Assegno unico e reddito di cittadinanza, precisazioni dell’Inps

Con circolare numero 53 del 28-04-2022 l’INPS ha chiarito alcuni punti relativi a requisiti, importo e modalità di erogazione dell’assegno unico universale per figli a carico per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza.
L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc). Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale ( integrazione Rdc/AU), senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda. La misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.
Ricordiamo che l’Assegno unico e universale, entrato ufficialmente in vigore dal 1° marzo 2022 tramite il servizio online dell’INPS, è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. È riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.
L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:
- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Per maggiori informazioni, si rimanda al sito dell’INPS al seguente indirizzo:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico