Bando per l’assegnazione dei contributi 2022 per il pagamento dei canoni di locazione 2021

Bando per l’assegnazione dei contributi 2022 per il pagamento dei canoni di locazione 2021

Per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dei contributi del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui all’art.11 della Legge 09.12.1998, n.431 nonché del Fondo Sociale Integrativo Regionale di cui all’art.29 della L.R. 18.12.2007, n.24, è indetto, nel rispetto della D.G.R. n.1546 del 15.12 2014 e della D.G.R. n. 95 del 17.02.2023.

BANDO DI CONCORSO per l’assegnazione dei contributi 2022 per il pagamento dei canoni di locazione 2021

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso, da possedersi alla data di pubblicazione del presente Bando, per accedere ai contributi per l’anno 2022, sono i seguenti:

cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98;

residenza anagrafica nel Comune di SATRIANO DI LUCANIA;

non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico dei diritti di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare situato in qualsiasi località. È considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:

45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;

60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;

75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;

85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;

95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;

reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare (riferito all’anno 2021 non superiore ad € 13.405,08).

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico- anagrafico. Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purché non coniugati e non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto.

Titolarità di reddito derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente o assimilato;

Titolarità di reddito derivante da lavoro autonomo da parte di soggetto avente all’interno del nucleo familiare un componente con invalidità superiore al 74%;

essere conduttore, nell’anno 2021, di alloggio privato in locazione ad uso abitativo, appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, con canone annuo, al netto degli oneri accessori, desumibile dal contratto registrato in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, avente una incidenza sul reddito superiore al 20%;

Possono accedere ai contributi altresì i lavoratori dipendenti che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento fino all’anno 2021 e che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano ancora in attesa di occupazione.

Fermi restando i requisiti sopra elencati, possono accedere ai contributi altresì i soggetti in possesso del requisito introdotto all’art.1, commi 4, 5, 6, del Decreto MIMS 19 luglio 2021 (GU n.197 del 18.08.2021):

art.1, comma 4: Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.

art.1, comma 5: Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

art.1, comma 6: I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, va redatta, pena l’esclusione, secondo lo schema di domanda di cui all’ALLEGATO D e dev’essere trasmessa agli Uffici Comunali entro e non oltre il 22 marzo 2023 (30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando).

Non saranno prese in considerazione le domande presentate e/o spedite dopo la scadenza del termine suddetto. In ogni caso, la domanda deve indicare:

la cittadinanza del richiedente;

la residenza del richiedente;

la composizione del nucleo familiare corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

il reddito annuo complessivamente imponibile del nucleo familiare;

l’ubicazione dell’alloggio occupato;

il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;

la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare del requisito di cui al precedente punto c) indicato per la partecipazione al concorso;

entità del canone annuo desumibile dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori;

data di scadenza ed estremi del contratto di locazione;

l’eventuale possesso del requisito di cui al punto f);

l’eventuale possesso del requisito introdotto all’art.1, commi 4, 5, 6, del Decreto MIMS 19 luglio 2021 (GU n.197 del 18.08.2021), con relativa autocertificazione attestante, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, è compilata in ogni sua parte secondo lo schema di domanda di cui all’ ALLEGATO_D.

Il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti indicati nei punti da 1) a 11).

In alternativa all’autocertificazione di cui ai punti 5), 7), 8), 9) è consentito allegare copia della dichiarazione dei redditi 2020 dell’intero nucleo familiare e copia del contratto di locazione debitamente registrato.

In alternativa all’autocertificazione di cui al punto 11) è consentito allegare copia dell’ISEE corrente o delle dichiarazioni fiscali 2022 e 2021.

Solo in queste ipotesi la documentazione è allegata alla domanda a pena di esclusione.

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE:

NON COMPLETE IN OGNI LORO PARTE;

PRIVE DI SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE IN CALCE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NELLA DOMANDA STESSA;

NON CORREDATE, NELLA SOLA IPOTESI DI NON AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PUNTI 5), 7), 8), 9), 11):

DALLA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE (ANNO 2020);

DA COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEBITAMENTE REGISTRATO;

DA COPIA DELL’ISEE CORRENTE O DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2022 E 2021.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’istruttoria delle domande pervenute, la formazione dell’elenco dei beneficiari e la sua pubblicazione verranno effettuate a cura del Comune entro trenta giorni dalla scadenza del Bando.

Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Comune entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio e dovranno essere esaminati dal Comune stesso entro i successivi quindici giorni.

Entro i successivi 15 giorni l’elenco definitivo dovrà essere approvato e trasmesso alla Regione, per consentire la ripartizione dei contributi stanziati per il 2022, al seguente indirizzo PEC dell’Ufficio “Edilizia e OP.PP.” ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell’anno 2021, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria, è determinato sulla base della percentuale di incidenza del canone sul reddito eccedente il 20% e non può, comunque, essere superiore ad euro 3.098,74, né inferiore alla soglia minima di euro 50,00.

Allegati (1)